

Dodici.

La Restaurazione alla prova.


53. La Costituzione spagnola del 1812.

Da: La Costituzione spagnola del 1812, in E. Anchieri, Antologia
storico-diplomatica, ISPI, Varese, 1941.

Da questa scelta di articoli tratti dalla Costituzione spagnola
del 1812, detta di Cadice, perch ivi redatta durante
l'occupazione napoleonica, e pienamente applicata in Spagna dopo
l'insurrezione del 1820, emerge un tipo di stato monarchico-
costituzionale, nel quale le prerogative del re erano state
limitate al potere esecutivo, mentre a un parlamento totalmente
elettivo, le Cortes, spettava quello legislativo. Tale
Costituzione, che si rifaceva chiaramente alla prima costituzione
scaturita dalla Rivoluzione francese, quella del 1791, anche se
conteneva aspetti d'impronta nazionale, come i privilegi concessi
alla religione cattolica, serv da modello ai protagonisti pi
radicali dei moti carbonari italiani del 1820 e 1821..

Art. 1. La Nazione spagnola  la riunione di tutti gli Spagnoli di
ambedue gli emisferi.
Art. 2. La Nazione spagnola  libera ed indipendente; e non  n
pu esser patrimonio di veruna famiglia n persona.
Art. 3. La sovranit risiede essenzialmente nella Nazione ed in
conseguenza ad essa sola appartiene il diritto di stabilire le
proprie sue leggi fondamentali. [...].
[...]
Art. 12. La Religione della Nazione spagnola  presentemente, e
perpetuamente sar, la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera.
La Nazione la protegge con leggi sapienti e giuste, e vieta
l'esercizio di qualunque altra Religione. [...].
[...]
Art. 172. Le restrizioni dell'autorit del Re sono le seguenti:
1. Non pu il Re impedire sotto verun pretesto la riunione delle
Corti nei tempi assegnati dalla Costituzione; n scioglierle, n
sospenderle, n in maniera alcuna disturbarne le sessioni o
deliberazioni. Chiunque gli desse aiuto o consiglio per qualsiasi
di coteste operazioni, sar dichiarato traditore e perseguitato
come tale.
2. Non pu il Re uscire dal Regno senza il consenso delle Corti,
ed in caso di farlo, s'intender che abbia rinunziata la Corona.
3. Non pu il Re alienare, n cedere, n rinunziare, n trasferire
per verun conto ad altra persona la sua autorit reale, n veruna
delle sue prerogative. Se volesse per qualunque motivo rinunziare
il trono al suo immediato Successore, non potr farlo senza
cognizione delle Corti. [...].
[...]
8. Non pu il Re n direttamente n indirettamente imporre
contribuzioni, n chieder doni o pagamenti per verun oggetto n
titolo: il decretare tali cose  proprio delle Corti. [...].
[...]
12. Il Re, prima di contrarre matrimonio, ne dar parte alle Corti
per ottenerne il consenso: e nel caso che sposi senza consenso,
s'intender che abbia rinunziato alla Corona.
13. Il Re, nella sua esaltazione al trono, o nell'assumere, dopo
la minore et, il governo del Regno, prester giuramento innanzi
alle Corti sotto la formula seguente:
[N.] (Qui va il nome del Re) per la grazia di Dio e per la
Costituzione della Monarchia spagnola, Re della Spagna, giuro nel
nome di Dio, e sopra i Santi Vangeli: che difender e conserver
la Religione Cattolica, Apostolica, Romana senza permetterne
verun'altra nel Regno; che osserver e far osservare la
Costituzione politica, e le leggi della Monarchia spagnola, avendo
sempre la mira in tutte le mie operazioni al bene e vantaggio di
essa; che non aliener, n ceder, n smembrer veruna parte del
Regno; che non esiger mai n frutti, n denaro, n verun'altra
cosa, se non ci che le Corti avessero decretato; che non toglier
mai a nessuno la propriet, e rispetter sopra ogni altra cosa la
libert politica della Nazione, e la personale di ogni individuo.
Se io operassi contro il mio giuramento o contro qualunque
articolo di esso, non dovr essere ubbidito; ed ogni operazione,
con cui vi contravvenissi, sar nulla e di nessun valore. Cos
facendo, Iddio, mi aiuti e mi protegga, ed altrimenti, me ne
domandi conto.
